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Bando contributi canoni locazione 2008

Prot. 1315
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI
CONTRIBUTI INTEGRATIVI
PER IL PAGAMENTO DI CANONI DI LOCAZIONE
(legge 431/1998, art. 11 – legge regionale 6/2003, art. 6).
 
ANNO DI RIFERIMENTO 2007
 
Viene indetto un bando pubblico per la concessione di contributi economici integrativi per il pagamento dei canoni di locazione (riferiti all’anno 2007) di alloggi di proprietà sia pubblica che privata.

 

Art. 1 – Requisiti soggettivi dei beneficiari
Per essere ammesso a beneficiare dei contributi il conduttore deve possedere i seguenti requisiti soggettivi alla data di presentazione della domanda:
1.       Essere maggiorenne.
2.       Essere cittadino italiano, ovvero avere la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero.[1]
3.       Essere residente nel Comune di Sagrado.
4.       Essere stato conduttore (vale a dire titolare del contratto), con riferimento all’anno 2007, di un alloggio privato o pubblico ad uso abitativo situato in un Comune della Regione Friuli Venezia Giulia, non incluso nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), in base ad un contratto di locazione regolarmente registrato e per il quale è stata rinnovata la tassa annuale di registrazione. (La domanda di contributo va presentata al Comune di attuale residenza del richiedente, anche per i canoni pagati per contratti di locazione di alloggi siti in altri Comuni della Regione. Possono essere accolte anche le domande presentate dall’ex coniuge o dal vedovo/a del titolare del contratto che dimostrino di pagare regolarmente l’affitto. Sono invece esclusi i titolari di contratto stipulato tra parenti o affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente).
5.       Essere in regola con il pagamento del canone di locazione del 2007.
6.       Non essere proprietari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari. Si considera adeguato l’alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio.
7.       Avere un I.S.E.[2] (Indicatore della situazione economica) del nucleo familiare[3] non superiore a € 31.130,00 (con riferimento alla dichiarazione sostitutiva unica recante i redditi percepiti nell’anno 2007).
8.       Avere un I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare (con riferimento alla dichiarazione sostitutiva unica recante i redditi percepiti nell’anno 2007) rispettivamente:
                        fascia A): non superiore a € 11.150,00
                        fascia B): non superiore a € 16.420,00
Nel caso il nucleo familiare sia composto da un solo componente l’I.S.E.E. del nucleo familiare (con riferimento alla dichiarazione sostitutiva unica recante i redditi percepiti nell’anno 2007) verrà maggiorato del 20%. Conseguentemente i limiti di I.S.E.E. sopra indicati diventano:
                        fascia A): non superiore a € 13.380,00
                        fascia B): non superiore a € 19.704,00
9.       Non aver presentato e non presentare richiesta ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente bando relativamente ai canoni dovuti per lo stesso periodo dell’anno.
 
Art. 2 – Situazioni di particolare debolezza sociale o economica

Nel caso in cui, nel nucleo familiare del richiedente il contributo, vi sia una delle seguenti situazioni alla data di presentazione della domanda, il limite della situazione economica (I.S.E.) indicato all’art. 1, punto 7, è innalzato del 10% (€ 34.243,00):

  1. Anziani: le persone singole o i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali almeno una abbia compiuto i sessantacinque anni.
  2. Giovani coppie con o senza prole: quelle i cui componenti non superino entrambi i trentacinque anni di età.
  3. Soggetto singolo con minori a carico: quello il cui nucleo familiare è composto da un solo soggetto maggiorenne e uno o più figli minori conviventi a carico del richiedente.
  4. Disabili[4]: i soggetti così definiti dall’art. 3 della legge 05.02.1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
  5. Famiglie in stato di bisogno: quelle con una situazione economica I.S.E.E., ai sensi del D.Lgs. 109/1998, non superiore a € 4.100,00, se formate da un solo soggetto, ovvero non superiore a € 4.650,00 se composte da due o più soggetti.
  6. Famiglie monoreddito: quelle composte da più persone il cui indicatore I.S.E.E. risulti determinato da un solo componente del nucleo familiare.
  7. Famiglie numerose: quelle il cui nucleo familiare comprenda figli conviventi a carico del richiedente in numero non inferiore a tre.
  8. Famiglie con anziani o disabili a carico: quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente.
  9. Soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali, quelli nei cui confronti sia stata emessa una sentenza definitiva di sfratto o un provvedimento di rilascio dell’alloggio da parte di un ente pubblico o da un’organizzazione assistenziale, emesso dal legale rappresentante dell’Ente, non motivati da situazioni di morosità o da altre inadempienze contrattuali.
  10. Emigrati[5]: come identificati dalla L.R. 26.02.2002, n. 7, art. 2 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati).

 

Art. 3 – Determinazione dei contributi spettanti
L’entità del contributo è determinata sulla base dei seguenti criteri:
1.       Per i nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. non superiore a € 11.150,00, l’incidenza del canone di locazione annuo sull’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.) va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 3.100,00 l’anno.
2.       Per i nuclei familiari con indicatore I.S.E.E. non superiore a € 16.420,00, l’incidenza del canone di locazione annuo sull’indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.) va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a € 2.325,00 l’anno.
3.       Per i nuclei familiari con un I.S.E. pari a zero, il contributo potrà essere corrisposto in misura pari all’intero canone di locazione pagato nel 2007, fatto comunque salvo il limite di € 3.100,00 per i nuclei familiari che si collocano nella fascia A di cui all’art. 1 del presente bando ed il limite massimo di € 2.325,00 per quelli che si collocano nella fascia B di cui all’art. 1 del presente bando.
4.       Per i nuclei familiari che includono situazioni di particolare debolezza sociale o economica così come definiti all’art. 2 del presente bando e che non beneficino dell’innalzamento del limite I.S.E. di cui all’art. 2 del presente bando, il contributo da assegnare è incrementato, in relazione al numero delle situazioni di debolezza sociale o economica registrate, fino ad un massimo del 25%:
percentuale di incremento
n. di situazioni presenti
10%
1
20%
2
25%
più di 2
Il contributo verrà erogato solo per i canoni effettivamente pagati con decorrenza 01.01.2007 e fino al 31.12.2007. Le frazioni di mese inferiori a 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.
Il contributo, comprensivo dell’eventuale applicazione dell’incremento previsto al punto 4, non può in nessun caso superare l’importo di € 3.100,00 per gli utenti di cui al punto 1 del presente articolo e l’importo di € 2.325,00 per gli utenti di cui al punto 2 del presente articolo e, comunque, non potrà in nessun caso superare l’ammontare del canone corrisposto nell’anno 2007.
Per eventuali periodi di locazione inferiori all’anno il contributo da assegnare va rapportato al numero di mesi considerati per i quali è stato effettivamente pagato il canone di locazione.
Il valore del canone è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato al netto degli oneri accessori (spese per utenze energia elettrica, gas, acqua, fognatura, ecc.).

 

Art. 4 – Termini e modalità di presentazione della domanda
La richiesta di ammissione al contributo dovrà essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000, compilata su apposito modulo fornito dall’Ufficio Segreteria e Servizi al Cittadino. I moduli di domanda e le istruzioni per la compilazione possono essere ritirati presso l’Ufficio del Segreteria del Comune (Sede Municipale) – Tel. 0481 93308 nelle giornate di apertura al pubblico (martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 12.00, lunedì dalle 17.00 alle 18.00). I moduli sono disponibili anche sul sito Internet http://www.comune.sagrado.go.it/
 
La domanda dovrà essere corredata da tutta la documentazione in essa richiesta.
La domanda e la documentazione allegata dovrà essere consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sagrado (dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 12.00, il venerdì dalle 10.00 alle 13.00, il lunedì dalle 17.00 alle 18.00) o inviata a mezzo posta con raccomandata A.R. a:
Comune di Sagrado – Ufficio Segreteria e Servizi al Cittadino
Via Dante Alighieri 19
34078 Sagrado
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 30 aprile 2008.
Le domande presentate dopo tale termine saranno escluse.
Farà fede il timbro di ricezione apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune di Sagrado (per le raccomandate farà fede la data del timbro postale).
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 la falsità negli atti e l’uso di atti falsi previsti dalla legge sono puniti ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia. Il richiedente dovrà altresì esprimere nella domanda il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Il Comune di Sagrado non assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Nel caso di presentazione di domande incomplete verrà inviata richiesta di integrazione cui il richiedente dovrà dare sollecito riscontro in considerazione del rispetto del termine stabilito per l’invio della graduatoria da parte del Comune alla Regione Friuli Venezia Giulia (31.05.2008).

 

Art. 5 – Modalità di concessione del contributo
La graduatoria verrà predisposta secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione sulla situazione e, a parità di soglia di incidenza, l’ordine di collocamento in graduatoria avverrà in base alla situazione economica equivalente (I.S.E.E.).
I contributi verranno concessi prioritariamente ai richiedenti collocati nella fascia di reddito A) di cui all’art. 1 del presente bando e, in subordine, ai richiedenti collocati nella fascia di reddito B) di cui all’art. 1 del presente bando.
Nel caso di domande superiori alle risorse disponibili, le stesse verranno ripartite tra i vari beneficiari assegnando a tutti i richiedenti un contributo proporzionalmente ridotto, fino ad esaurimento dei fondi assegnati dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
Il Comune effettuerà l’istruttoria delle domande ricevute, al temine della quale, trasmetterà alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Ambiente e Lavori Pubblici – Servizio Edilizia Residenziale, i dati relativi alle domande ammesse a contributo unitamente all’elenco dei beneficiari elaborato secondo i criteri di cui al presente bando.
Ai sensi della deliberazione giuntale n. 8 del 04/02/2008, il Comune di Sagrado incrementerà con fondi propri di Bilancio, nella percentuale del 10%, il fabbisogno comunicato alla Regione.
L’erogazione del contributo ai beneficiari è subordinata al versamento al Comune dei fondi da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
L’Amministrazione Comunale comunicherà ai beneficiari, a mezzo lettera, la concessione del contributo e le modalità di erogazione, ovvero l’eventuale esclusione del contributo.
 
Art. 6 – Documentazione da presentare
Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegata ai fini dell’accettazione della stessa:
-         dichiarazione sostitutiva unica completa di attestazione I.S.E./I.S.E.E. riferito al proprio nucleo familiare, rilasciata dai centri autorizzati di assistenza fiscale (C.A.A.F.) e sottoscritta entro il temine di chiusura del presente bando a pena di esclusione dal concorso;
-         copia fotostatica di valido documento di identità del sottoscrittore.
Alla domanda deve essere allegata nell’ipotesi in cui ricorra:
-         copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
-         certificato di invalidità rilasciato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari;
-         certificato di handicap grave L. 104/92 rilasciato dalla competente Azienda per i Servizi Sanitari;
-         nell’ipotesi in cui il contratto d’affitto sia intestato a più persone è necessaria l’autorizzazione degli altri intestatari del contratto a presentare domanda (autorizzazione obbligatoria in caso di contitolarità del contratto) con allegata fotocopia di un documento di identità valido degli stessi intestatari.
Al fine di facilitare l’istruttoria delle domande potrà essere allegata la seguente documentazione:
-         copia del contratto di locazione regolarmente registrato, comprese le successive registrazioni annuali ed eventuale successiva documentazione riguardante l’aggiornamento del canone di locazione;
-         copia delle ricevute del pagamento degli affitti;
-         copia delle sentenza definitiva di sfratto o del provvedimento di rilascio dell’alloggio da parte di un ente pubblico o da un’organizzazione assistenziale.
 
Art. 7 – Controlli
L’Amministrazione comunale si riserva di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. A tal fine l’Amministrazione comunale può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 496 del c.p. e dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l’Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio concesso che dovrà essere restituito gravato dagli interessi legali.
 
Art. 8 – Notizie riguardanti il procedimento
Per ogni informazione è possibile contattare l’Ufficio Segreteria e Servizi al Cittadino al n. 0481 93308 (orari di apertura al pubblico: martedì, mercoledì, giovedì dalle 10.00 alle 12.00, lunedì dalle 17.00 alle 18.00).
Ai sensi del D.Lgs. 196/03, si informa che i dati personali forniti dagli interessati saranno trattati in forma cartacea ed informatica dall’Ufficio Segreteria e Servizi al Cittadino ai soli fini istituzionali dell’Ente. Il conferimento dei dati è obbligatorio per legge, pena l’esclusione del procedimento di assegnazione dei contributi. L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03.
 
Art. 9 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al Regolamento di esecuzione dell’art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con D.P.R. n. 0149/Pres. del 27.05.2005 e successivamente modificato con D.P.R. n. 0393/Pres. del 18 dicembre 2006.
 
 
Sagrado, 25 febbraio 2008
 
 
Il Responsabile A.F. 1
Segreteria e Servizi al Cittadino
Segretario Comunale - Direttore Generale
f.to  dr. Alberto Morelli


[1] Si intendono tali gli stranieri titolari di carta di soggiorno o regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286.
[2] L’I.S.E. e l’I.S.E.E. (indicatori della situazione economica) sono elaborati dai CAF convenzionati di cui all’allegato elenco, a cui il richiedente dovrà rivolgersi per l’assistenza gratuita.
[3] Per nucleo familiare si intende il nucleo formato dal richiedente le prestazioni e dai componenti la sua famiglia anagrafica così come previsto dall’art. 4 del D.P.R. 223/1989 (un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune).
[4] Per persona handicappata si intende colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
[5] Si considerano emigrati i corregionali all’estero, che comprendono i cittadini emigrati dal Friuli Venezia Giulia, i cittadini emigrati già residenti negli ex territori italiani passati alla Repubblica socialista federativa di Jugoslavia in forza del trattato di pace del 1947 e degli accordi di Osimo ratificati dalla legge 73/1977, i loro familiari e discendenti, che risiedono stabilmente fuori dal territorio nazionale. Si considerano altresì emigrati i rimpatriati, ovvero i corregionali di cui sopra, che dai Paesi di emigrazione, dopo una permanenza non inferiore a cinque anni, hanno fatto definitivo ritorno in regione da non più di due anni.