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Bando a favore proprietari 2008

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE LOCAZIONI
EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE METTONO A DISPOSIZIONE ALLOGGI
A FAVORE DI LOCATARI MENO ABBIENTI
- ANNO 2008 -
 
L.R. 6/03, artt.6 e 11 – D.P.R.G. 0149/Pres dd 27.05.2005, pubblicato sul BUR n. 23 dd. 08.06.05 - D.P.R. 0393/Pres. dd. 18.12.2006, pubblicato sul BUR n. 1 dd. 03.01.2007
 
Art. 1
 FINALITA’ E DESTINATARI
Viene indetto un bando per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati che metteranno a disposizione alloggi precedentemente sfitti, ad esclusione di quelli di edilizia sovvenzionata, a favore di locatari meno abbienti.
 
Art. 2
REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI
Per essere ammesso a beneficiare dei contributi, il locatore pubblico o privato deve possedere i seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente bando:
1.      Essere cittadino italiano, ovvero avere la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero[1].
2.      Essere maggiorenne.
  1. Essere residenti in uno dei Comuni della Regione (se si tratta di soggetto privato) ovvero avere la sede legale in uno dei Comuni della Regione (se si tratta di persone giuridiche).
  2. Essere proprietario di un alloggio sito nel Comune di Sagrado, non incluso nelle categorie  catastali A/1, A/8, A/9, precedentemente sfitto e che viene messo a disposizione di conduttori meno abbienti.
  3. Aver stipulato, successivamente alla pubblicazione all’albo pretorio del presente bando (26 febbraio 2008), un contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato, di durata almeno quadriennale, (ovvero triennale per i contratti concordati di cui al comma 3 e 5 dell’art.2 della legge 431/98), in relazione ad un alloggio precedentemente sfitto, con un soggetto di cui al successivo art. 3.
  4. Essere in regola con i pagamenti ICI.
  5. Non aver presentato e non presentare richieste ad altro Comune per beneficiare del contributo di cui al presente bando riferito allo stesso contratto.
 
Sono escluse dal presente bando le A.T.E.R.-
 
Art. 3
REQUISITI DEL CONDUTTORE
Per la concessione del contributo, il conduttore cui il proprietario dà in locazione l’alloggio deve essere in possesso dei seguenti requisiti, alla data di pubblicazione del presente bando pubblico:
1.      Essere cittadino italiano, ovvero avere la cittadinanza di uno stato membro dell’Unione Europea ovvero, nel caso di cittadino extracomunitario, soddisfare i requisiti previsti dalla legislazione concernente la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero (v. nota 1).
2.      Essere maggiorenne.
  1. Non essere proprietario né usufruttuario di alloggio adeguato al nucleo familiare ubicato in territorio nazionale.  Per alloggio adeguato si intende l’alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, uguale o superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. E’ inoltre considerato inadeguato l’alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile.Tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente il nucleo familiare anagrafico, sia alla data di pubblicazione del bando sia al momento della stipula del contratto. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica (farà fede la risultanza anagrafica) ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 223/1989 ed eventualmente dai soggetti, anche non coabitanti, considerati a suo carico IRPEF.
4.      Aver trasferito la residenza anagrafica del nucleo nell’alloggio oggetto di locazione (farà fede la risultanza anagrafica, ovvero l’avvenuta richiesta di modifica fatta ai competenti uffici comunali). Se l’inizio della  locazione non coincide con la data di stipula del contratto, il nucleo dovrà provvedere a trasferire la residenza entro due mesi dalla data di inizio della locazione
5.      Avere un indicatore della situazione economica ISE[2] del nucleo familiare non superiore a € 31.130,00.
6.      Avere un indicatore della situazione economica ISEE del nucleo familiare[3]:
fascia A): fino a € 11.150,00 e un’incidenza del canone di locazione annuo sul valore dell’indicatore della situazione economica ISE non inferiore al 14%;
fascia B): fino a € 16.420,00 e un’incidenza del canone di locazione annuo sul valore dell’indicatore della situazione economica ISE non inferiore al 24%.
 
Per i nuclei familiari composti da un solo componente, il valore dell’indicatore ISEE sopra indicato è elevato del 20%.
Il possesso dei suddetti requisiti dovrà essere dichiarato dal conduttore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 sull’apposito spazio del modello di domanda che il proprietario richiedente presenterà agli uffici competenti.
 
Art. 4
CARATTERISTICHE DELL’ALLOGGIO E DEL CONTRATTO
L’alloggio non deve essere compreso nelle seguenti categorie catastali: A/1, A/8, A/9.
Sono esclusi gli alloggi dichiarati inagibili, antigenici o inabitabili; a tal fine potranno essere avviati d’ufficio dal Comune appositi controlli.
Sono esclusi i contratti stipulati tra parenti o affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.
Il contratto deve essere regolarmente registrato (nelle more della registrazione sarà sufficiente la presentazione della richiesta di registrazione; sarà compito del proprietario provvedere successivamente all’integrazione della domanda con la documentazione attestante l’avvenuta registrazione).
Il contratto deve avere durata almeno quadriennale, (ovvero triennale per i contratti concordati di cui al  comma 3 e 5 dell’art.2 della legge 431/98), e deve essere stato concluso con un soggetto di cui all’art. 3.
Il contratto deve essere stipulato successivamente alla pubblicazione (26/02/2008) del presente bando e prima della presentazione della domanda, che va consegnata entro le ore 12.00 del giorno 30 aprile 2008. Al momento di pubblicazione del presente bando l’alloggio deve essere sfitto.
L’ammontare del canone è quello indicato nel contratto di locazione depositato all’Ufficio del Registro, al netto degli oneri accessori. Per oneri accessori si intendono quelli indicati all’art. 9 della L.392/78 (le spese condominiali nonché quelle per le utenze - energia elettrica, gas, acqua, fognatura, ecc.).
 
Art. 5
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
Alla domanda deve essere allegata, ai fini dell’accettazione della stessa:
-         dichiarazione sostitutiva unica completa di attestazione ISE/ISEE riferita al nucleo familiare del conduttore dell’alloggio locato, rilasciata dai centri autorizzati di assistenza fiscale (C.A.A.F.) e sottoscritta entro il termine di chiusura del presente bando;
-         copia del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno;
-         fotocopia di valido documento di identità del dichiarante.
Al fine di facilitare l’istruttoria delle domande potrà essere allegata la seguente documentazione:
-         copia del contratto di locazione regolarmente registrato (qualora la registrazione non sia ancora avvenuta copia della richiesta presso l’Ufficio del Registro);
-         copia della documentazione attestante la proprietà dell’alloggio locato e che lo stesso era sfitto precedentemente alla pubblicazione del presente bando.
 
Art. 6
PERDITA DEL DIRITTO AL CONTRIBUTO, CONTROLLI E ALTRE PRECISAZIONI
Qualora gli uffici non ricevano tutti i dati necessari richiesti entro i termini stabiliti, le domande incomplete, contraddittorie o dalle quali non sia possibile desumere i dati saranno considerate inammissibili.
Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o mancata indicazione dell’indirizzo, del numero di telefono, o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio.
Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, per la verifica della veridicità dei dati dichiarati. A tal fine potrà essere richiesta ulteriore documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati dichiarati. Qualora dal controllo emergesse l’eventuale non veridicità dei dati dichiarati, l’Amministrazione Comunale potrà provvedere alla revoca del beneficio concesso, che dovrà, nel caso, essere restituito gravato degli interessi legali.
L’amministrazione provvederà inoltre a segnalare all’autorità competente le false dichiarazioni, che comportano le sanzioni penali previste dal Codice Penale e dall’art. 76 dei D.P.R. 445/2000.
I proprietari richiedenti le agevolazioni e i conduttori degli alloggi (tenuti a compilare parte del modulo di domanda) in fase di presentazione della domanda devono rilasciare un’autorizzazione affinché, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali possano essere trattati dall’Amministrazione Regionale, dai Comuni e dagli Enti che forniscono semplici servizi elaborativi ovvero svolgono attività funzionali.
 
 
Art. 7
ENTITA’ E MODALITA’ Dl EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
L’entità del contributo è determinato nella misura forfetaria del 60% del canone annuo risultante da ogni singolo contratto di locazione stipulato per un periodo di almeno 4 anni, ovvero di tre anni per i contratti concordati di cui ai commi 3 e 5 dell’art.2 della legge 431/98, e regolarmente registrato.
In ogni caso il contributo non può superare l’importo di 3.100, 00 euro
Per ogni singolo contratto il contributo è erogabile una sola volta.
Qualora i fondi assegnati dalla Regione non consentano di soddisfare le richieste, i contributi saranno destinati seguendo l’ordine di graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi.
L’Amministrazione comunicherai beneficiari, a mezzo lettera, la concessione del contributo e le modalità di erogazione, ovvero l’eventuale esclusione dal contributo.
Il Comune declina ogni responsabilità per la mancata ricezione della comunicazione di avvenuta liquidazione imputabile al richiedente per erronea o mancata indicazione dell’indirizzo, del numero di telefono, o per mancata comunicazione del cambio di residenza e/o domicilio
 
Art. 8
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE - INFORMAZIONI
Le domande devono essere redatte su apposito modulo che può essere ritirato presso l’Ufficio Segreteria e Servizi al Cittadino, via Dante Alighieri n. 19, nei seguenti orari:
martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
lunedì dalle ore 17.00 alle ore 18.00
I moduli sono disponibili anche sul sito Internet www.comune.sagrado.go.it
Le domande di ammissione ai contributi ai sensi della L.R. 6/2003 compilate unicamente sugli appositi moduli in forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, complete di tutti gli allegati richiesti, devono pervenire entro le ore 12.00 del 30/04/2008 all’Ufficio Protocollo (dal lunedì al giovedì dalle 10.00 alle 12.00, venerdì dalle 10.00 alle 13.00, lunedì dalle 17.00 alle 18.00), consegnate a mano o inviate per posta tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (farà fede la data del timbro postale), indirizzate a:

COMUNE DI SAGRADO

Ufficio Segreteria e Servizi al Cittadino
Via Dante Alighieri n. 19 – 34078 Sagrado
 
Le domande presentate al di fuori del suddetto termine saranno escluse.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Segreteria al n. 0481-93308.
 
Art. 9
 DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999, alla L.R. 6/2003, al Regolamento di esecuzione dell’art. 6 della L.R. 6/2003 approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 149 del 27 maggio 2005.
 
Prot. 1315
Sagrado, 25 febbraio 2008
Il Responsabile del Servizio
Segreteria e Servizi al Cittadino
Segretario Comunale - Direttore Generale
f.to dr. Alberto Morelli


[1] Si intendono tali gli stranieri titolari di carta di soggiorno o regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 25.07.1998, n. 286.
[2] L’I.S.E. e l’I.S.E.E. (indicatori della situazione economica) sono elaborati dai CAF convenzionati di cui all’allegato elenco, a cui il richiedente dovrà rivolgersi per l’assistenza gratuita.
[3] Per nucleo familiare si intende il nucleo formato dal richiedente le prestazioni e dai componenti la sua famiglia anagrafica così come previsto dall’art. 4 del D.P.R. 223/1989 (un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune).